Condizioni generali
1. Campo di applicazione delle CG
Le presenti CG della Caotec SA (in seguito detta «azienda») si applicano alle forniture, ai servizi e agli impianti dell’azienda stessa. È esclusa l’applicazione delle eventuali condizioni generali proprie del cliente, mandante, committente o acquirente (in seguito detti “committenti”) al momento in vigore.
2. Offerte e stipulazione dei contratti
La base per la stipulazione del contratto è costituita dall’offerta dell’azienda. Salvo diversa indicazione, le offerte hanno una validità di 30 giorni dalla data dell’offerta.
3. Estensione della prestazione
L’estensione della prestazione si desume dall’offerta e dalla conferma d’ordine.
Le prestazioni non comprese nell’offerta o nella conferma d’ordine vengono fatturate come costi aggiuntivi alle tariffe a regia vigenti al momento dell’esecuzione.
4. Costi supplementari per mancanza di coordinamento
La responsabilità del coordinamento delle varie imprese partecipanti al progetto di costruzione spetta rispettivamente al committente e alla direzione dei lavori. I costi supplementari derivanti da una carenza di coordinamento vengono fatturati separatamente.
5. Indicazioni di quantità nell’offerta con prezzi unitari
Le indicazioni quantitative che figurano nell’offerta (m, pz., ecc.) sono approssimative. In altre parole, le quantità effettive possono essere maggiori o minori, senza che il committente possa pretendere una modifica dei prezzi unitari.
6. Diritti di proprietà e immateriali
L’azienda si riserva i diritti di proprietà e immateriali su tutti i documenti, le offerte, i progetti, le omologazioni, i software, i disegni, gli schemi, i piani ecc. da essa prodotti. Gli stessi non si possono rendere accessibili né consegnare a terzi, in particolare se sono concorrenti. In caso di violazione di questo obbligo, l’azienda ha il diritto di esigere una pena convenzionale pari al 10% della somma dell’offerta.
7. Prezzi
Tutti i prezzi dell’azienda si intendono netti e in franchi svizzeri (CHF), IVA esclusa. I prezzi mantengono la loro validità fino al termine concordato di fornitura o esecuzione. Qualora la fornitura o l’esecuzione subiscano un ritardo non imputabile all’impresa, quest’ultima ha la facoltà di adeguare i prezzi in funzione delle condizioni vigenti al momento della fornitura o dell’esecuzione.
8. Condizioni di pagamento
Fatti salvi eventuali accordi differenti, il termine di pagamento è di 30 giorni netto, senza sconti. Se il committente cade in mora, l’azienda ha diritto al 5% di interessi di mora, nonché alle spese di diffida e di esecuzione, agli onorari di avvocato e alle spese processuali. Salvo diverso accordo, le spese di sollecito ammontano a CHF 50 a partire dal secondo sollecito. Inoltre l’azienda ha il diritto di sospendere immediatamente tutte le prestazioni, senza bisogno di ulteriori avvisi. In caso di ritardo del pagamento da parte del committente, l’impresa ha inoltre il diritto di recedere dal contratto e di esigere il risarcimento dei danni.
9. Tempi di consegna/Forniture
L’indicazione di tempi di consegna per prodotti e apparecchi non è obbligatoria. L’azienda non garantisce i termini di consegna di prodotti e apparecchi e non si assume alcuna responsabilità per i ritardi di fornitura. La spedizione di prodotti e apparecchi avviene a rischio e pericolo del committente.
10. Termini
Se il committente non può garantire i presupposti necessari per un adempimento puntuale del contratto, l’azienda è esonerata dal rispetto dei termini concordati. I tempi di esecuzione saranno quindi opportunamente prolungati. I costi supplementari dovuti al ritardo nell’esecuzione sono a carico del committente. Gli eventuali ritardi nella consegna, indipendentemente dalla causa, non autorizzano il committente a recedere dal contratto o ad esigere il risarcimento dei danni. Gli spetta esclusivamente il diritto all’adempimento successivo.
11. Riserva di proprietà
La proprietà di prodotti e materiali viene trasferita al committente soltanto con il pagamento integrale del prezzo concordato nel contratto. L’azienda è autorizzata a far iscrivere la riserva di proprietà nell’apposito registro finché il pagamento non sia stato effettuato integralmente.
12. Forniture a carico della committenza
L’azienda non si assume alcuna responsabilità per i prodotti e i materiali forniti dalla committenza, come pure per l’hardware e il software esistente o fornito dalla committenza, sempre che per contratto non si sia concordato diversamente.Die Firma übernimmt keine Haftung für bauseits gelieferte Produkte und Materialien sowie bauseits vorhandene und gelieferte Hard- und Software, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde.
13. Sicurezza delle persone impiegate nel lavoro edile
Il committente è tenuto a garantire la sicurezza delle persone impiegate dall’azienda in conformità alle disposizioni di legge. In particolare, il committente segnala all’azienda l’eventuale presenza di amianto o di altre sostanze nocive per la salute di cui sia a conoscenza e applica tempestivamente gli accertamenti e i provvedimenti necessari. Se si sospetta la presenza di sostanze particolarmente nocive per la salute, come amianto ecc., l’azienda deve accertare accuratamente i pericoli e valutare i rischi. Il committente sostiene in ogni caso le spese, soprattutto per la rilevazione dei rischi, per le misure necessarie e per lo smaltimento a regola d’arte.
14. Furto
L’azienda non risponde del materiale già montato o installato e che è stato sottratto da terzi. I costi per la sostituzione del materiale e le eventuali spese di installazione sono a carico del committente.
15. Licenze
Il committente ha la responsabilità di rispettare le condizioni delle licenze in caso di utilizzo di prodotti di terzi soggetti a licenza e conferma di averle lette e comprese. L’azienda non risponde delle eventuali pretese avanzate da terzi o da produttori in seguito a violazioni di tali condizioni delle licenze da parte del committente.
16. Controllo, ricorso in garanzia e collaudo
Il committente ha l’obbligo di controllare, immediatamente dopo il ricevimento, il ritiro o l’accettazione, i prodotti, i materiali e gli impianti forniti dall’azienda, comunicando gli eventuali difetti per iscritto entro 60 giorni.
Il termine di notifica vale anche per tutti i servizi e per i difetti non riconoscibili con un esame accurato. L’eliminazione dei difetti avviene entro un termine adeguato.
Se il committente non ottempera al proprio obbligo di controllo e di notifica, la fornitura si considera accettata senza riserve.
17. Garanzia
In caso di operazioni di acquisto il periodo di garanzia è di 24 mesi. Per le altre forniture, gli impianti e i servizi valgono i termini di garanzia previsti dalla legge. In caso di operazioni di acquisto, il periodo di garanzia decorre dalla fornitura; in caso di impianti dalla messa in funzione. Durante il periodo di garanzia, l’impresa è tenuta unicamente ad effettuare interventi correttivi. È escluso il diritto alla redibizione o alla riduzione.
18. Responsabilità
L’azienda risponde esclusivamente dei danni materiali e a persone cagionati intenzionalmente o per grave negligenza. Per il resto si declina ogni e qualsiasi responsabilità. Inoltre l’azienda non risponde delle perdite di guadagno, dei risparmi non realizzati o dei danni derivanti da pretese di terzi né di altri danni conseguenti.
L’azienda non risponde dei danni dovuti a forza maggiore, come catastrofi naturali, scioperi, serrate, disordini, divieti di importazione o esportazione, atti terroristici, mancanza di energia o materie prime, malattie ecc.
19. Protezione dei dati e segretezza
L’azienda si impegna a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e a trattare con cura i dati personali. La raccolta e il trattamento dei dati personali da parte della società sono illustrati nella Dichiarazione sulla protezione dei dati, consultabile al seguente link: www.burkhalter.ch/en/privacy-policy. L’azienda tratta come strettamente riservate tutte le informazioni ricevute dal committente (in particolare codici, nomi utente e password per il login, ecc.). Per motivi di sicurezza, nell’interesse del proprietario dell’impianto e ove opportuno, tutte le persone coinvolte devono proteggere tutti i documenti scritti e l’hardware e il software contro l’accesso da parte di terzi. Salvo accordo contrattuale di tenore diverso, l’azienda ha il diritto di utilizzare il committente come referenza nei confronti di altri potenziali committenti.
20. Foro competente e diritto applicabile
Il rapporto giuridico è soggetto al diritto svizzero. Si esclude espressamente e integralmente la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (in vigore dal 1° marzo 1991). Le controversie fra l’azienda e il committente vengono giudicate dai tribunali ordinari. Foro competente è la sede sociale dell’azienda.
L’azienda si riserva il diritto di far valere i propri diritti anche presso il domicilio del committente.
Brusio, il 1° gennaio 2026


